13 Aprile 2026
13 Aprile 2026
Il diritto societario, dopo la riforma del 2003, pone al centro della S.r.l. la figura del socio, compresa la sua libertà di uscire dalla compagine sociale.
Per comprenderne meglio l’operatività è però necessario distinguere nettamente tra il recesso inteso come diritto potestativo (esercitato unilateralmente) e il recesso inteso come accordo negoziale tra socio e società.
Il recesso “legale” è un atto unilaterale ricettizio con cui il socio decide di sciogliere il proprio legame con la società al verificarsi di determinate cause previste dalla legge
L’art. 2473 c.c. in particolare, prevede che sia l’atto costitutivo a determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, ma in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno acconsentito:
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può inoltre recedere:
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
Il cosiddetto “recesso consensuale” non è propriamente un recesso in senso tecnico-giuridico, bensì un contratto atipico di risoluzione del rapporto sociale (basato sull’art. 1372 c.c.).
Si configura come un accordo tra il socio recedente e la società (rappresentata dall’organo amministrativo, previa autorizzazione assembleare).
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Non ammessa (se sussiste la causa) |
L’assemblea deve approvare l’accordo |
Nella pratica il passaggio dal recesso ex lege a quello consensuale richiede estrema attenzione a 3 profili:
Indipendentemente dalla natura del recesso, se la società non dispone di riserve disponibili sufficienti per rimborsare il socio, dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale. In questo caso, il recesso (anche consensuale) rimane condizionato alla mancata opposizione dei creditori sociali entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
Mentre nel recesso legale il prezzo è “imposto” dai criteri dell’art. 2473 c.c., nel recesso consensuale un prezzo troppo elevato potrebbe essere configurato come una distribuzione occulta di utili o un atto distrattivo, mentre un prezzo troppo basso potrebbe essere contestato sotto il profilo fiscale o fallimentare.
Entrambe le fattispecie richiedono il deposito presso il Registro delle Imprese per l’aggiornamento della compagine sociale. Il notaio interviene solitamente per verbalizzare la delibera assembleare che approva l’accordo o per autenticare l’atto di cessione/annullamento della quota.
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Fattore |
Recesso ex lege |
Recesso consensuale |
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Natura giuridica |
Atto unilaterale potestativo |
Accordo contrattuale (bilaterale) |
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Presupposti |
Cause specifiche |
Consenso di entrambe le parti |
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Valutazione quota |
Valore di mercato (oggettivo) |
Valore pattuito (soggettivo/negoziale) |
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Termini di pagamento |
180 giorni (inderogabili unilateralmente) |
Rimessi alla volontà delle parti |
Il recesso consensuale rappresenta uno strumento di straordinaria elasticità per la gestione dei conflitti soci-società o per il turnover generazionale. La sua superiorità rispetto al recesso legale risiede nella possibilità di pianificare finanziariamente l’uscita, evitando che un esborso immediato e massiccio (entro i 180 giorni legali) possa mettere a rischio la continuità aziendale.
È tuttavia imprescindibile che l’accordo sia cristallizzato in un documento che regoli non solo il quantum, ma anche le garanzie per il pagamento dilazionato e le manleve per eventuali passività sopravvenute.