6 Luglio 2026
6 Luglio 2026
Le peculiarità dell’organo di controllo nelle società cooperative tra vigilanza sulla gestione mutualistica, requisiti normativi e obblighi connessi al Codice della Crisi d’impresa.
Nelle società cooperative, l’organo di controllo assume una veste peculiare che ne amplia le funzioni rispetto alle ordinarie società di capitali. Accanto alla tradizionale vigilanza sulla legittimità formale e sulla correttezza amministrativa, l’azione del collegio sindacale deve necessariamente estendersi alla verifica del perseguimento dello scopo mutualistico e al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.
La disciplina legale è delineata dall’articolo 2543 del Codice Civile, integrata dalle disposizioni sulle S.p.A. o sulle S.r.l. in virtù del rinvio operato dall’articolo 2519 c.c., e condizionata dal modello societario adottato nello statuto.
Nelle società cooperative la nomina del collegio sindacale (o del sindaco unico) è obbligatoria al verificarsi di precise condizioni individuate dal legislatore.
In base all’art. 2543 c.c., l’istituzione dell’organo di controllo è tassativa quando la cooperativa:
Di seguito si riassumono le soglie dimensionali ex art. 2477 c.c. che determinano l’obbligo:
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Parametro di riferimento |
Soglia limite (superata per 2 esercizi) |
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totale dell’attivo patrimoniale |
4 milioni di euro |
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ricavi delle vendite e delle prestazioni |
4 milioni di euro |
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dipendenti occupati in media |
20 unità |
L’obbligo cessa se, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei predetti limiti.
La vera specificità dell’organo di controllo nelle cooperative risiede nella vigilanza sulla gestione mutualistica. I sindaci sono chiamati a monitorare che l’attività d’impresa sia coerente con le finalità statutarie e con i requisiti della cooperazione a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.).
La composizione dell’organo di controllo dipende dal modello di riferimento scelto in sede statutaria (S.p.A. o S.r.l.):
Laddove la cooperativa adotti il modello della S.r.l. (ipotesi frequente nelle strutture con meno di 20 soci o con attivo inferiore a 1 milione di euro), l’organo di controllo è tipicamente monocratico (Sindaco Unico), salvo diversa previsione dello statuto che può richiedere la struttura collegiale (tre membri effettivi e due supplenti).
I membri, effettivi e supplenti, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali o tra i professionisti degli albi protetti, garantendo i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità imposti dalla legge.
Il collegio sindacale non opera in isolamento, ma si interfaccia costantemente con l’attività di vigilanza esterna esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso le revisioni cooperative periodiche effettuate dalle associazioni di categoria (es. Legacoop, Confcooperative, Agci) o dagli ispettori ministeriali.
Infine, nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), l’organo di controllo cooperativo è investito dell’obbligo di verificare costantemente l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 c.c.). Nelle cooperative, l’adeguatezza dell’assetto non deve essere valutata solo in un’ottica di continuità aziendale economica e finanziaria, ma deve saper salvaguardare anche il patrimonio intergenerazionale e la stabilità dei rapporti mutualistici con la compagine sociale.