21 Luglio 2026
21 Luglio 2026
La Corte di Cassazione chiarisce che il parere tecnico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle verifiche sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo non è un passaggio obbligatorio per l’Amministrazione finanziaria.
Con la Sentenza n. 18157 del 5 giugno 2026 la Corte di cassazione ha chiarito che, nell’ambito dei controlli sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate può contestare il diritto al beneficio anche senza acquisire preventivamente il parere tecnico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La questione riguarda l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 maggio 2015, che prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere un parere al Ministero competente quando siano necessari approfondimenti di natura tecnica.
Secondo i giudici, il termine utilizzato dalla norma (“può”) conferma la natura facoltativa dell’intervento del Mise e non configura quindi un obbligo procedurale.
La Cassazione ha inoltre escluso che l’assenza del parere tecnico preventivo possa compromettere il diritto di difesa del contribuente.
Il beneficiario del credito, infatti, può comunque contestare il recupero dell’agevolazione e dimostrare, anche in sede giudiziaria, la correttezza delle attività svolte e la spettanza del credito d’imposta.