22 Luglio 2026
22 Luglio 2026
La stesura della relazione per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 richiede lo svolgimento preventivo di una serie di controlli mirati e rigorosi. Prima di formulare il proprio giudizio o le proprie proposte all’assemblea dei soci, l’organo di controllo deve verificare l’operato degli amministratori lungo direttrici ben definite, che spaziano dalla compliance civilistica alla tenuta sostanziale della struttura societaria.
L’attività di verifica si intensifica nei mesi antecedenti l’approvazione del bilancio, ma trae linfa dai flussi informativi raccolti durante l’intero anno. Il collegio sindacale deve accertarsi preliminarmente del rispetto dei termini di legge: la messa a disposizione del bilancio, corredato della Relazione sulla Gestione, deve avvenire almeno 15 giorni prima dell’assemblea (salvo rinuncia unanime dei soci) e 30 giorni prima per l’esame da parte dei sindaci stessi.
Art. 2429, comma 1, c.c.: “Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.”
Il controllo cardine riguarda la stabilità e l’adeguatezza degli assetti ex art. 2086 del Codice Civile. I sindaci devono esaminare i seguenti elementi:
Nella valutazione analitica del bilancio 2025, il collegio sindacale deve porre particolare attenzione ad alcune macro-aree economico-finanziarie che risentono fortemente del contesto macroeconomico attuale.
Rappresenta il presupposto fondamentale per la redazione del bilancio. Gli amministratori devono dimostrare, attraverso piani previsionali e budget (con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi), la capacità dell’azienda di restare sul mercato in condizioni di equilibrio economico e finanziario. I sindaci valutano la ragionevolezza di tali assunzioni.
In presenza di indicatori di perdita di valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali (ivi incluso l’avviamento), è obbligatorio verificare l’esecuzione degli impairment test secondo il principio contabile OIC 9. L’organo di controllo analizza i tassi di attualizzazione utilizzati e la coerenza dei flussi di cassa attesi.
È necessario vigilare sul riassorbimento definitivo delle vecchie sospensioni legate al periodo emergenziale (es. ammortamenti sospesi negli esercizi precedenti) e sulla corretta imputazione a conto economico delle quote ordinarie relative al 2025. Pari attenzione va riservata alla congruità dei fondi per rischi e oneri, stanziati a fronte di passività potenziali probabili e stimabili.
Tutti i controlli effettuati devono trovare riscontro nei verbali delle adunanze del collegio, trascritti sul relativo libro obbligatorio. Il dialogo costante con l’organo amministrativo e con il soggetto incaricato della revisione legale costituisce lo strumento principale per scambiare dati tempestivi, rilevare eventuali scostamenti significativi e validare l’adeguatezza delle informazioni fornite nella Nota Integrativa.