Studio Brigante Nuovo modello di comunicazione per superbonus 2025

15 Settembre 2025

Nuovo modello di comunicazione per superbonus 2025

L’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus...

L’Agenzia Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (d.l. n. 11/2023, d.l. n. 212/2023 e d.l. n. 39/2024). Puoi usufruirne se i lavori che hai svolto rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Per poter comunicare la tua opzione, è fondamentale avere la documentazione in regola:

  • Asseverazioni tecniche:
    • Per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus): un tecnico deve certificare il rispetto dei requisiti e la congruità dei costi, inviando la documentazione all’enea.
    • Per gli interventi sismici (sismabonus): un professionista strutturale deve attestare la riduzione del rischio e la congruità delle spese, secondo il d.m. n. 58/2017.
  • Visto di conformità: un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, caf) deve verificare che la documentazione sia completa e corretta, inclusa l’idoneità delle coperture assicurative.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025.

L’invio avviene telematicamente e cambia a seconda dei casi:

  • Per singole unità immobiliari: l’invio è a carico del professionista che ha rilasciato il visto di conformità.
  • Per interventi condominiali: l’invio può essere fatto dal professionista che ha rilasciato il visto o dall’amministratore di condominio.

Attenzione! se l’intervento richiede l’invio all’ENEA, la comunicazione potrà essere inviata solo a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’ENEA.

Il rispetto dei termini è cruciale. Se la comunicazione non viene inviata entro la scadenza, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non sono più valide. A differenza del passato, non è più possibile rimediare con la “remissione in bonis” (come stabilito dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 39/2024).

Una volta ottenuta la cessione del credito o lo sconto, il credito d’imposta che ne deriva può essere utilizzato solo in compensazione con il modello f24, rispettando la stessa ripartizione in rate annuali della detrazione originale. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’agenzia delle entrate e comunque non prima del 1° gennaio 2026.

Importante: il credito non fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato agli anni successivi, non è rimborsabile e non può essere ulteriormente ceduto.