18 Febbraio 2026
18 Febbraio 2026
Gli accordi privatistici stipulati con finalità di composizione di reciproche pretese non incidono sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico utile per la tassazione.
In materia di applicazione dell’imposta di registro, di recente, la suprema Corte (ordinanza n. 1176 dello scorso 20 gennaio), ha ribadito il principio secondo cui solo le decisioni o gli accordi che abbiano efficacia nei confronti dello Stato, come le sentenze passate in giudicato, le conciliazioni giudiziali o le transazioni, cui l’amministrazione stessa abbia partecipato, possono incidere sul regime impositivo degli atti giudiziari (articolo 37, Dpr n. 131/1986). Nel caso in esame, la transazione stipulata dalle parti aveva esclusivamente natura privatistica, pur recepita nei provvedimenti di estinzione delle procedure esecutive da parte dell’autorità giudiziaria civile, non assumendo rilievo ai fini fiscali, in quanto stipulata con finalità di composizione delle reciproche pretese di carattere privato. Secondo i supremi giudici, essa non ha modificato né inciso sull’efficacia della sentenza civile di condanna, che rimane il titolo giuridico rilevante per la tassazione.