26 Febbraio 2026
26 Febbraio 2026
Quando conferimento a realizzo controllato e donazione di quote in holding generano un vantaggio fiscale indebito, ma l’operazione resta con sostanza economica secondo l’art. 10-bis (analisi antiabuso e passaggio generazionale).
La Risposta n. 42/2026 dell’Agenzia delle Entrate interessa soprattutto le holding familiari perché affronta una riorganizzazione societaria in due tempi (conferimento + successiva donazione) tipica dei percorsi di passaggio generazionale e di governo unitario di più società operative.
Il punto chiave, in ottica antiabuso art. 10-bis legge 212/2000, è che l’Agenzia individua un risparmio d’imposta sulla donazione definito “vantaggio fiscale indebito“, ma conclude comunque per la non abusività perché l’insieme degli atti produce effetti organizzativi e gestionali apprezzabili (sostanza economica).
I soggetti coinvolti sono un padre e due figli, titolari di partecipazioni in due società operative: una è partecipata dai due fratelli, l’altra è partecipata congiuntamente da padre e figli.
L’operazione proposta è articolata in due fasi distinte:
Presupposti e metodo di verifica antiabuso
La Risposta riepiloga che, per qualificare un’operazione come abusiva ai sensi art. 10-bis, l’Amministrazione finanziaria deve riscontrare congiuntamente tre elementi:
La stessa Risposta evidenzia un ordine logico di verifica: si parte dal vantaggio indebito e, se questo manca, l’analisi si arresta senza passare agli altri requisiti.
Solo se il vantaggio indebito sussiste, l’esame prosegue su sostanza economica ed essenzialità; e soltanto nell’ipotesi in cui risultino tutti gli elementi, si valuta poi la presenza e la non marginalità delle ragioni extrafiscali.
Il vantaggio fiscale nell’operazione conferimento e donazione
Il vantaggio fiscale si manifesta nella sequenza “conferimento in holding in realizzo controllato + donazione della nuda proprietà delle quote della holding”: poiché l’oggetto della liberalità non sono le quote della società operativa originariamente detenute dal padre (Beta), ma le quote della holding, la base imponibile dell’imposta di donazione si determina ex art. 16, co. 1, lett. b), TUSD sul patrimonio netto della holding risultante dall’ultimo bilancio.
Nel caso esaminato, la holding è stata patrimonializzata per effetto del conferimento ex art. 177, co. 2, TUIR incrementando il patrimonio netto per importi coincidenti con i valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite, con l’effetto (rilevato dall’Agenzia) di un patrimonio netto della holding inferiore a quello che avrebbe rilevato nello scenario alternativo “senza holding”, in cui il padre avrebbe potuto donare direttamente ai figli solo le quote della Beta e la base imponibile sarebbe stata parametrata al patrimonio netto contabile della Beta (più elevato).
L’Agenzia qualifica quindi il risparmio d’imposta come “indebito” perché tale base imponibile “mediata” dalla holding risulta in contrasto con la ratio dell’art. 16 TUSD (semplificazione, oggettività della valutazione e coerenza con la capacità contributiva), non riflettendo adeguatamente—secondo la Risposta—il patrimonio netto della Beta le cui quote vengono trasferite economicamente, seppure in via indiretta.
La Risposta afferma che il risparmio d’imposta così ottenuto (minore imposta di donazione per effetto del minore patrimonio netto della holding rispetto alla società originaria) va considerato “indebito” perché in contrasto con la finalità della regola di determinazione della base imponibile richiamata per le quote non quotate.
In particolare, viene richiamata la ratio del criterio del patrimonio netto come strumento che, da un lato, semplifica la valutazione e, dall’altro, tende a mantenere una determinazione sufficientemente oggettiva e coerente con la capacità contributiva.
Nel caso esaminato, la base imponibile “ricostruita” tramite la holding è ritenuta non allineata a questa logica, perché finisce per non riflettere in modo adeguato (secondo la Risposta) il patrimonio netto della società le cui quote sono oggetto di trasferimento economico, seppure in via indiretta.
Sostanza economica: effetti organizzativi e gestionali oltre il risparmio fiscale
Pur dopo aver ravvisato un vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia passa all’analisi della sostanza economica e valuta se gli atti siano idonei a produrre effetti significativi diversi dal risparmio d’imposta.
La conclusione è che la struttura holding + donazione è idonea a generare effetti extrafiscali apprezzabili:
La Risposta sottolinea anche la dimensione del passaggio generazionale: l’assenza della donazione (o l’adozione di una donazione “diretta” delle quote originarie) non garantirebbe, secondo la ricostruzione riportata, il risultato organizzativo perseguito di “gruppo familiare” e continuità operativa dell’impresa familiare.
Un elemento concreto richiamato è l’inserimento nello statuto della holding di una clausola antistallo e di regole di amministrazione funzionali a stabilizzare la governance societaria e a gestire eventuali conflitti tra i soci figli dopo il trasferimento generazionale.
Poiché l’operazione è ritenuta non priva di sostanza economica, l’Agenzia dichiara di non procedere oltre nell’esame degli ulteriori requisiti dell’art. 10-bis (nel comparto considerato nella Risposta).
Focus 1: conferimento a realizzo controllato (art. 177, comma 2, TUIR)
La Risposta descrive il meccanismo art. 177 comma 2 TUIR come un criterio di determinazione del valore di realizzo in capo al soggetto conferente, ancorato alla quota di patrimonio netto “formata” dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Nel testo viene precisato che non si tratta, in sé, di un regime di neutralità, ma di un regime realizzativo con “valore di realizzo” determinato secondo la regola richiamata (realizzo controllato).
Neutralità indotta nel conferimento realizzo controllato
Viene anche evidenziato che può non emergere plusvalenza quando l’incremento di patrimonio netto della conferitaria riconducibile al singolo conferimento è pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione in capo al conferente, fenomeno richiamato come “neutralità indotta” (assenza plusvalenza conferimento).
Sul piano interpretativo, la Risposta segnala che, così impostata, l’operazione evita “salti d’imposta” e mantiene continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, a condizione che l’incremento di patrimonio netto sia pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
Focus 2: donazione quote e base imponibile (art. 16 TUSD)
Per la donazione di quote non quotate, la Risposta richiama che la base imponibile imposta di donazione si determina assumendo il valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto (tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti).
In mancanza di bilancio o inventario, la Risposta richiama il criterio alternativo del valore complessivo di beni e diritti al netto delle passività, con rinvio alle regole indicate nel testo richiamato dall’articolo citato.
Nel ragionamento dell’Agenzia, la “ratio” del criterio del patrimonio netto è legata alla semplificazione della valutazione e a una determinazione sufficientemente oggettiva e coerente con la capacità contributiva, come riportato nella Risposta.
Checklist operativa: attenzione e documentazione antiabuso
1) Qual è l’operazione holding familiare valutata nella Risposta 42/2026?
È una riorganizzazione societaria in due fasi: conferimento delle partecipazioni in una holding newco con realizzo controllato art. 177 TUIR e successiva donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della holding detenute dal padre.
2) Da quale elemento parte l’analisi antiabuso art. 10-bis, secondo la Risposta?
La Risposta indica che la verifica antiabuso deve essere condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito, e solo in presenza di questo elemento si passa agli altri requisiti art. 10-bis.
3) Il conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR è “neutrale” per definizione?
No: nella Risposta è ricostruito come regime realizzativo con valore di realizzo controllato (criterio di valutazione), nel quale può però verificarsi una mancata emersione di plusvalenza se l’iscrizione contabile si allinea al valore fiscale (“neutralità indotta“, assenza plusvalenza).
4) Perché, pur essendoci un vantaggio fiscale indebito, l’operazione holding non è considerata abusiva?
Perché l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’insieme degli atti sia dotato di sostanza economica, in quanto idoneo a produrre effetti organizzativi e gestionali (gestione unitaria, tesoreria accentrata, governance holding, clausole antistallo, gestione conflitti, passaggio generazionale) oltre al risparmio d’imposta.
Di conseguenza, la Risposta afferma di non proseguire nell’analisi degli ulteriori requisiti dell’art. 10-bis (assenza di abuso del diritto).
Agenzia delle Entrate. (2026). Risposta n. 42/2026 – Interpello articolo 10-bis. Risposta ad istanza di interpello antiabuso su holding familiare, conferimento a realizzo controllato e donazione quote.
Leggi anche i precedenti articoli della rubrica:
– Holding: un’opportunità strategica da valutare con attenzione
– La scelta strategica della holding
– Forme giuridiche per costituire una holding: guida alla scelta
– Holding per protezione del patrimonio: come funziona, esempi e limiti