20 Febbraio 2026
20 Febbraio 2026
In un mercato del lavoro sempre più competitivo, attrarre e trattenere i talenti richiede soluzioni che vadano oltre il semplice aumento in busta paga. La recente Risposta a interpello n. 41/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha aperto una possibilità per le imprese italiane: l’assegnazione di e-bike aziendali (biciclette a pedalata assistita) ai dipendenti come strumento di welfare aziendale totalmente esentasse.
Dal punto di vista normativo, le e-bike con potenza fino a 0,25 kW sono classificate come velocipedi e non come “veicoli a motore”. Questa distinzione, apparentemente tecnica, genera vantaggi fiscali per l’impresa:
Perché il beneficio sia totalmente escluso sia dall’IRPEF che dai contributi INPS, l’Agenzia delle Entrate pone una condizione rigida: il piano deve essere standardizzato.
Requisiti fondamentali:
Per capire la convenienza del welfare in natura rispetto al premio monetario, vale la pena costruire un esempio concreto. Prendiamo un dipendente con reddito imponibile di €30.000 a cui l’azienda vuole riconoscere 2.000 € di valore aggiuntivo.
Se la scelta ricade sul premio in denaro, l’azienda deve considerare che a quei 2.000 € lordi si aggiungono i contributi previdenziali a carico del datore (aliquota INPS intorno al 23,81%), portando il costo effettivo a circa 2.476 €. Dal lato del dipendente, la busta paga non recapita l’intero importo: circa 184 € vanno all’INPS (9,19%) e altri 673 € circa all’IRPEF (applicando l’aliquota marginale del 35% più le addizionali regionali e comunali di circa il 2%). Il netto percepito si attesta quindi intorno a 1.143 €.
Lo scenario cambia radicalmente se l’azienda sceglie di erogare la stessa somma sotto forma di e-bike inserita in un piano welfare con base negoziale: il costo aziendale rimane €2.000, interamente deducibili, e il dipendente riceve il bene per l’intero valore, senza alcuna trattenuta. Il vantaggio combinato — minor costo per l’azienda e maggior valore percepito dal lavoratore — supera gli 850 € rispetto all’alternativa monetaria.
È opportuno però considerare un elemento correttivo: se le biciclette sono acquisite tramite leasing, l’IVA al 22% sui canoni risulta generalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, configurandosi come un costo aggiuntivo che va sottratto dal risparmio complessivo. Infine, il beneficio fiscale del welfare tende ad ampliarsi per i lavoratori con redditi più elevati: chi si trova nello scaglione IRPEF al 43% ottiene un vantaggio comparativo ancora più significativo rispetto al premio in denaro.