23 Luglio 2025
23 Luglio 2025
Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.
Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:
La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).
Ricordiamo che:
Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.
Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.