1 Ottobre 2026
1 Ottobre 2026
Le agevolazioni fiscali relative a depuratori d’acqua, AFA e crediti per mediazione e arbitrato nel Modello 730/2026.
L’ampia categoria delle misure agevolative comprese nel rigo G15 del Modello 730/2026 include crediti finalizzati alla tutela ambientale, alla salute e alla deflazione del contenzioso giudiziario. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026”.
Per le spese sostenute dalle persone fisiche fino al 31 dicembre 2023 volte all’acquisto e installazione di sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua potabile, il credito è stato riconosciuto al 50% della spesa (max 1.000 euro per immobile). Per l’anno 2023, la percentuale effettivamente fruibile è pari al 6,45% della spesa comunicata. Nel modello si riporta il residuo o l’utilizzo compensativo.
Trattasi del credito d’imposta riconosciuto per le spese documentate relative all’esecuzione di programmi di esercizi fisici prescritti per patologie croniche o disabilità. Nel 730/2026 si riporta l’importo del credito residuo maturato per le spese 2022 (fruibile nella percentuale stabilita del 97,5838%).
Tali interventi rispondono a precise politiche sociali che integrano diverse agevolazioni a tutela del benessere primario.
La riforma della giustizia civile riconosce specifici incentivi fiscali a favore dei soggetti che ricorrono a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).
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Tipologia di credito |
Codice rigo G15 |
Limiti massimi e caratteristiche |
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Mediazione civile e commerciale |
Codice 16 |
Fino a 600 euro per procedura (max 2.400 euro annui) in caso di successo; importi ridotti alla metà in caso di insuccesso. |
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Negoziazione assistita e arbitrato |
Codice 17 |
Fino a un massimo di 250 euro per i compensi corrisposti ad avvocati o arbitri. |
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Contributo unificato |
Codice 18 |
Commisurato al contributo unificato versato per procedimenti estinti a seguito di mediazione demandata, fino a 518 euro. |
I crediti ADR presuppongono la preventiva richiesta sulla piattaforma del Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell’anno successivo e la successiva comunicazione dell’importo spettante. Essi non danno luogo a rimborso e possono essere riportati nei periodi d’imposta successivi o compensati in F24.