23 Ottobre 2026
23 Ottobre 2026
L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui spicca l’innalzamento delle soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell’opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall’Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.
I crediti IVA infrannuali relativi al primo e al secondo trimestre 2026 compensati orizzontalmente mediante modello IVA TR con apposizione del visto di conformità sono pienamente validi e conformi alle norme tributarie vigenti al momento dell’invio.
L’apposizione dell’asseverazione da parte del professionista abilitato ha assolto il vincolo generale prescritto dall’art. 10 del D.L. 78/2009 per compensazioni superiori a 5.000 euro. La successiva formalizzazione dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale con il Modello REDDITI non produce alcun effetto caducatorio o sostitutivo:
L’effetto premiale del concordato sui crediti IVA non segue la medesima tempistica tra eccedenze annuali ed eccedenze infrannuali.
Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. 50/2017, richiamato dall’art. 19 del D.Lgs. 13/2024, l’esonero dal visto per i modelli IVA TR riguarda i crediti «maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta successivo a quello con riferimento al quale sono applicati gli indici».
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo schema temporale di traslazione biennale:
Le uniche eccezioni che consentono di compensare il 3° trimestre 2026 senza visto oltre 5.000 euro sono:
A differenza delle istanze trimestrali, l’esonero dal visto di conformità per la dichiarazione annuale IVA esplica i suoi effetti fin dal primo anno di vigenza del concordato, poiché il Modello IVA e il Modello REDDITI insistono sul medesimo periodo d’imposta (2026).
La franchigia spendibile sul saldo della dichiarazione IVA 2027 (anno d’imposta 2026) varia in funzione dello status del contribuente:
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Adempimento IVA |
Prima Adesione CPB 2026-2027 |
Rinnovo CPB (già aderenti 2024-2025) |
Regime Visto di Conformità |
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IVA TR 1° e 2° Trimestre 2026 (già inviati) |
Visto apposto regolarmente |
Visto apposto o esonero CPB 2024-2025 |
Compensazioni consolidate; non erodono il plafond 2026 |
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IVA TR 3° Trimestre 2026 (scadenza 31/10) |
Obbligo di visto oltre 5.000 € (nessun esonero dal CPB 2026-2027) |
Esonero fino al plafond spettante (per effetto del CPB 2024-2025) |
Richiede visto salvo punteggio ISA 2025 autonomo o pregresso accordo |
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Dichiarazione Annuale IVA 2027 (anno 2026) |
Esonero fino a 70.000 € |
Esonero elevato a 100.000 € |
Visto obbligatorio solo per la quota che eccede la franchigia |
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IVA TR Trimestri 2027 e 2028 |
Esonero fino a 70.000 € annui |
Esonero fino a 100.000 € annui |
Piena operatività differita della premialità infrannuale CPB |
La distinzione tra i canali di maturazione del credito annuale e infrannuale evita contestazioni e impedisce il blocco delle deleghe F24 da parte dei sistemi di controllo telematico dell’Agenzia delle Entrate.