23 Settembre 2026
23 Settembre 2026
Come evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi esteri. Scopri requisiti e agevolazioni previste dall’art. 165 del TUIR.
L’articolo 165 del TUIR disciplina il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero dai soggetti residenti in Italia, al fine di scongiurare fenomeni di doppia imposizione fiscale internazionale. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026”.
Per beneficiare della detrazione nel Modello 730/2026, devono concorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:
Sfruttare correttamente tali meccanismi normativi è fondamentale per accedere alle agevolazioni ed evitare sovrapposizioni d’imposta non dovute.
Il calcolo del credito d’imposta teorico spettante si effettua applicando il seguente rapporto:
Credito Spettante = (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto) x Imposta Netta Italiana
Il credito spettante non può comunque superare la quota d’imposta italiana proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all’estero.
Nel Modello 730/2026 può essere richiesto unicamente il credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 TUIR. I contribuenti che intendono avvalersi dei meccanismi di riporto dell’eccedenza d’imposta all’indietro o in avanti (carry back e carry forward di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165) devono obbligatoriamente compilare il Quadro CE del Modello REDDITI PF 2026.