16 Settembre 2026
16 Settembre 2026
Esaminiamo i crediti d’imposta per reintegro fondi pensione e APE volontaria. Tutte le agevolazioni dichiarative spiegate con precisione.
Le posizioni previdenziali e gli incentivi all’occupazione generano crediti d’imposta con specifiche regole di rendicontazione nel quadro G dei modelli di dichiarazione. Le notizie qui riportate in sintesi sono dettagliate nella guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2026”.
I lavoratori che hanno richiesto anticipazioni sulle somme maturate presso forme pensionistiche complementari o sottoconti PEPP (ad esempio per spese sanitarie o acquisto prima casa) hanno la facoltà di reintegrare le posizioni individuali in qualsiasi momento.
In caso di reintegro, il credito d’imposta spettante presenta le seguenti caratteristiche:
Consulta la disciplina dettagliata per ottimizzare la gestione della previdenza e accedere alle relative agevolazioni di natura fiscale.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per il rischio di premorienza pagati per l’APE volontaria, la legge riconosce un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% di un ventesimo degli importi complessivamente pattuiti.
Credito APE volontaria:
50% × (1/20 di Interessi + Premi Assicurativi Pattuiti)
L’importo maturato è riportato nel punto 381 della Certificazione Unica (CU 2026) e deve essere esposto nella colonna 2 del rigo G15.
In questo rigo possono trovare capienza esclusivamente i residui di crediti maturati per l’incremento dell’occupazione in aree svantaggiate ai sensi della Legge n. 244/2007 (anno d’imposta 2008), non trovando più applicazione nuove maturazioni del beneficio.