29 Aprile 2026
29 Aprile 2026
Il Decreto Legislativo n. 47/2026 ridefinisce la governance delle società di capitali non quotate, introducendo regole più chiare su assetti organizzativi, controlli e responsabilità. La riforma impone un adeguamento non solo formale, ma anche sostanziale, con impatti diretti sulla gestione e sui flussi informativi.
Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge Capitali (Legge n. 21/2024).
Pubblicato il 14 aprile 2026, il decreto entra ufficialmente in vigore il 29 aprile 2026, imponendo un adeguamento sostanziale non solo agli statuti, ma alla cultura organizzativa stessa.
L’intervento normativo si articola su tre direttrici fondamentali:
Un pilastro della riforma è la neutralità del sistema di governance. Con la modifica all’art. 2380 codice civile, il modello “tradizionale” non è più il regime di default automatico. Lo statuto deve ora indicare espressamente il sistema prescelto tra tradizionale, dualistico o monistico, pena l’incompletezza dell’atto costitutivo.
La riforma sancisce l’indissolubilità tra gestione dell’impresa e architettura organizzativa.
La gestione dell’impresa è ora formalmente definita come “gestione e organizzazione” (Art. 2380-bis codice civile). L’istituzione di adeguati assetti (ex art. 2086 codice civile) cessa di essere un adempimento formale per diventare il cuore pulsante e ineludibile della funzione gestoria.
La nomina di ciascun amministratore deve essere preceduta da una dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità, con esplicita estensione a interdizioni adottate in altri Stati membri dell’UE (Art. 2383 codice civile). Cruciale è la nuova precisione temporale: la cessazione dell’ufficio avviene esattamente alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio.
Con riguardo alla sostituzione degli amministratori, si segnala l’abrogazione dell’art. 2386 codice civile, le cui funzioni sono ora assorbite e riallocate nel nuovo art. 2396-undecies codice civile, coerentemente con la logica di armonizzazione tra i diversi sistemi.
Ai sensi del nuovo art. 2381-bis codice civile, la gestione della crisi è ricondotta alla responsabilità collegiale dell’organo amministrativo. Sono espressamente non delegabili le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (ex art. 2086 codice civile), inclusa la definizione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano.1
Il legislatore ha pertanto voluto precisare che le decisioni devono essere assunte collegialmente ma ne consegue chiaramente che l’attuazione della decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può essere oggetto di delega ad un amministratore.
Il precedente art. 2381 codice civile è stato scomposto in tre norme distinte per garantire un’architettura dei flussi chiara e azionabile:
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Articolo |
Oggetto |
Contenuto chiave |
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2381 |
Presidente |
Convocazione e coordinamento; cura affinché i consiglieri ricevano informazioni adeguate sulle materie all’ordine del giorno |
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2381-bis |
Delegati |
Disciplina del regime delle deleghe. Nota: nel sistema dualistico, il consiglio di gestione può delegare solo a propri componenti. |
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2381-ter |
Informazione consiliare |
Diritto/dovere di agire in modo informato. Obbligo dei delegati di riferire periodicamente sull’andamento della gestione. |
L’art. 2381-ter codice civile, comma 4, introduce un criterio di bilanciamento per gli amministratori non esecutivi: essi possono fare “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute dai delegati e dalle funzioni aziendali. Tale principio delimita la responsabilità dei non esecutivi, parametrando il loro dovere di vigilanza alla qualità delle informazioni ricevute, senza tuttavia esonerarli da un obbligo di monitoraggio attivo basato sulla ragionevolezza.
La riforma segna il passaggio da una vigilanza statica a una vigilanza dinamica, definibile come il passaggio “dal documento al comportamento”. L’organo di controllo non deve più solo accertare l’esistenza degli assetti, ma verificarne l’efficacia operativa nel misurare e intercettare i rischi secondo un approccio risk-based.
Il Collegio Sindacale (o l’organo equivalente) assume il ruolo di “hub” integrato del sistema di monitoraggio, richiedendo:
Denunzia dei soci (Art. 2396-ter codice civile)
Viene data autonomia sistematica al potere di segnalazione.
Se la denuncia proviene da soci rappresentanti 1/20 del capitale sociale, l’organo di controllo ha il dovere di indagare senza ritardo, riferire all’assemblea e, ove necessario, convocarla d’urgenza.
La riforma ridefinisce i confini degli illeciti gestori e delle azioni di responsabilità.
Viene istituita una figura autonoma di “illecito gestorio” separata dal conflitto di interessi.
È vietato l’uso a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità d’affari appresi durante l’incarico (opportunity doctrine).
Tale divieto, unitamente a quello di concorrenza, è esteso ai Direttori Generali (art. 2396-bis codice civile).
Il perimetro soggettivo del divieto è ampliato: esso si applica ora non solo agli amministratori, ma anche ai dirigenti con responsabilità strategiche.
Il potere del Collegio Sindacale di promuovere l’azione con la maggioranza dei due terzi dei componenti è stato riallocato nell’autonomo art. 2396-terdecies codice civile
E’ opportuno evidenziare che il nuovo art. 2393 codice civile sostituito dal Decreto Legislativo 47/2026 regolamenta in modo più dettagliato l’azione di responsabilità contro gli amministratori2, ma lascia invariato in 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica il termine di decadenza entro il quale può essere esercitata tale azione.
In sede concorsuale, viceversa, la modifica introdotta dal Decreto Legislativo 47/2026 ha un effetto dirompente per le attività degli ausiliari del giudice, in quanto all’art. 2394-bis codice civile3 è stato aggiunto un ultimo periodo, che ha introdotto un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità, rendendo di fatto più arduo il compito dei curatori a vantaggio della massa dei creditori.
Al fine di garantire la conformità al Decreto Legislativo 47/2026, si raccomanda alle società non quotate di procedere con i seguenti interventi prioritari:
Note:
1. La norma è in perfetta continuità con quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che al Capo III-bis – Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società che al comma 1 dell’art. 120-bis (Accesso) prevede: “1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.”
2. l’articolo 2393 è sostituito dal seguente:
«Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). – L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.»
3. che prevedeva che “In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.” è stato aggiornato da un punto di vista terminologico sostituendo le parole «fallimento» con «liquidazione giudiziale» o «curatore del fallimento» con «curatore».